A.A.R.VI. ONLUS

ASSOCIAZIONE AMICI DEL RENE DI VICENZA

STATUTO


N. 166.116 di Repertorio N. 12.885 di Raccolta
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
Repubblica Italiana
L'anno duemilauno il giorno trenta del mese di novembre (30 novembre 2001)
In Vicenza, nel mio studio in Contrà S. Antonio n. 8.
Avanti a me Dottor GIOVANNI BARONE, Notaio in Vicenza, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, sono comparsi i Signori: BOLLA MAURO, nato a Monteforte D'Alpone (VR) il 13 settembre 1952, residente a Lonigo (VI), Via Scortegagna n. 17, imprenditore, Codice Fiscale BLL MRA 52P13 F508U; FERRETTO GIANCARLO, nato a Vicenza il 4 ottobre 1933, residente ad Arcugnano (VI), Via Spianzana n. 12, industriale, Codice Fiscale FRR GCR 33R04 L840Y; GIACOMETTI WALTER, nato a San Bonifacio (VR) il giorno 11 agosto 1930, residente a Vicenza, Piazzola San Giuseppe n. 16, industriale,Codice Fiscale GCM WTR 30M11 H783X; GROTTO GAETANO, nato a Malo (VI) il giorno 11 agosto 1938, residente ad Arzignano (VI), Via Cisalpina n. 40, imprenditore, Codice Fiscale GRT GTN 38M11 E864V; LA GRECA Prof. GIUSEPPE, nato a Campobasso il 2 luglio 1935, residente a Vicenza, Via G. Ferrazzi n. 25, medico chirurgo,Codice Fiscale LGR GPP 35L02 B519V; RONCO Dr. CLAUDIO, nato a Noventa Vicentina (VI) il 12 luglio 1951, residente a Vicenza, Viale Astichello n. 8, medico chirurgo, Codice Fiscale RNC CLD 51L12 F964W; SACCARDO MARIO, nato a Vicenza il 7 agosto 1941, residente a Vicenza, Strada di Bertesina n. 394, pensionato, Codice Fiscale SCC MRA 41M07 L840P; cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali, previa concorde rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testi, CONVENGONO quanto segue:

1) E' costituita tra i Signori Bolla Mauro, Ferretto Giancarlo, Giacometti Walter, Grotto Gaetano, La Greca Giuseppe, Ronco Claudio e Saccardo Mario una Associazione denominata "AMICI DEL RENE".
La denominazione dell'Associazione medesima può essere scritta in forma abbreviata con la sigla A.A.R.VI.
2) L'Associazione ha sede legale in Vicenza, Via Bertesina n. 394.
3) Lo Scopo dell'Associazione, i suoi organi, i diritti e i doveri degli Associati, le condizioni per l'ammissione e quant'altro inerente alla vita dell'Associazione medesima sono contenuti nello statuto comprendente sedici articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane ai comparenti.
4) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto di sette membri che durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il Consiglio viene nominato in persona dei suddetti Signori Bolla Mauro, Ferretto Giancarlo, Giacometti Walter, Grotto Gaetano, La Greca Giuseppe, Ronco Claudio e Saccardo Mario.
Viene nominato Presidente dell'Associazione il Signor Giacometti Walter, Vice-Presidente il Signor Ferretto Giancarlo e Segretario-Tesoriere il Signor Saccardo Mario. 5) La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione viene determinata in Euro 100 (cento).
6) Le spese del presente atto, connesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.
RICHIESTO io Notaio ricevo quest'atto che leggo ai comparenti i quali lo approvano.
SCRITTO a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia personale direzione, occupa tre facciate e poche righe della quarta di un foglio di carta reso bollato e viene sottoscritto come segue:

F.TO: FERRETTO GIANCARLO
LA GRECA GIUSEPPE
GIACOMETTI WALTER
GROTTO GAETANO
BOLLA MAURO
SACCARDO MARIO
RONCO CLAUDIO
NOTAIO GIOVANNI BARONE L.S.
Allegato "A" all'atto N. 166.116 di repertorio e N. 12.885 di Raccolta

ART.1
(Denominazione, sede, ambito territoriale e durata)
E' costituita in Vicenza una Associazione denominata "AMICI DEL RENE".
L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito dell'Ospedale e della Provincia di Vicenza, nonchè‚ in ambito Regionale, Nazionale ed Internazionale.
L'Associazione ha durata illimitata ed ha sede legale in Vicenza, Via Bertesina n. 394.
La denominazione dell'Associazione medesima può essere scritta in forma abbreviata con la sigla A.A.R.VI.

ART. 2
(Scopi)
L'Associazione non persegue finalità di lucro.
Scopo dell'Associazione è quello di promuovere e sostenere iniziative rivolte allo studio ed alla conoscenza delle malattie renali e del loro trattamento. A tal fine l'associazione intende:

a) promuovere e favorire la ricerca scientifica nel campo epidemiologico, biomedico e clinico delle malattie renali;
b) sostenere il potenziamento ed il miglioramento delle strutture pubbliche esistenti e dedicate alla diagnosi e al trattamento delle malattie renali sia in fase conservativa che durante i trattamenti sostitutivi (dialisi e trapianto);
c) istituire laboratori di ricerca clinico-epidemiologici e sperimentali o potenziare strutture già operanti sia in ambito pubblico che privato;
d) svolgere opera di informazione e di sensibilizzazione sui problemi inerenti le malattie renali, verso istituzioni pubbliche e private nonché verso la cittadinanza;
e) acquisire beni e strumentazioni atte all'ottenimento degli scopi istituzionali;
f) favorire e finanziare interscambi con medici ed operatori sanitari operanti in sede altamente qualificata, in Italia ed all'estero;
g) promuovere corsi di formazione e perfezionamento del personale medico e non medico operante nell'ambito della Nefrologia Vicentina;
h) promuovere la raccolta di adeguati finanziamenti per sostenere i propri scopi istituzionali;
i) attivare tutte le iniziative volte a migliorare l'assistenza, le prospettive di recupero e la qualità di vita del paziente nefropatico.

ART.3
(Patrimonio)
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalle quote associative che sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili;
b) da sottoscrizioni, sovvenzioni ed oblazioni;
c) da eventuali donazioni e devoluzioni di beni fatti a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione.
Con il patrimonio l'Associazione provvede, dedotte le spese per il suo funzionamento, ad assolvere gli impegni inerenti allo svolgimento delle attività.

ART.4
(Associati)
Fanno parte dell'Associazione:
a) i cittadini la cui domanda d'iscrizione sia stata accettata perché corrispondente alle norme ed allo spirito del presente statuto;
b) coloro i quali, su designazione dell'Assemblea vengono di tale qualifica insigniti a titolo onorario per meriti scientifici o per motivi promozionali.
Possono inoltre aderire all'Associazione persone giuridiche ed Enti che ne condividano le finalità e ne appoggino concretamente l'attività.
Gli associati sono ordinari e benemeriti. Sono ordinari tutti gli associati che versano la normale quota associativa così come determinata dal Consiglio Direttivo. Sono definiti benemeriti con deliberazione del Consiglio Direttivo, quegli associati, singoli od enti, che erogano a favore dell'Associazione contributi di particolare entità o che promuovono iniziative di particolare rilevanza a sostegno degli scopi dell'Associazione.
Tutti gli associati partecipano di pieno diritto e paritariamente alla vita organizzativa e culturale dell'Associazione e possono essere liberamente eletti alle cariche sociali e sono tenuti a dare il loro contributo per la realizzazione degli scopi dell'associazione. Tra di essi vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto associativo stesso.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualifica di associato si perde:

a) per dimissioni comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) per motivata esclusione deliberata dall'Assemblea degli associati conseguente al mancato rispetto delle norme e dello spirito del presente statuto;
c) per morosità di almeno due anni nel versamento della quota associativa.
Gli associati sono tenuti al versamento, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno della quota associativa stabilita dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo.
L'Assemblea degli associati può deliberare l'aggiornamento periodico delle quote sociali ordinarie e speciali.

ART. 5
(Recesso)
Per il recesso degli associati si applicano le norme di cui all'ART. 24 del Codice Civile.

ART.6
(Organi)
Sono organi dell'Associazione:
1) l'Assemblea degli associati;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente ed il Vice-Presidente;
4) il Segretario-Tesoriere;
5) il Collegio dei Probiviri.

ART.7
(Assemblea Generale degli Associati)
L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per programmare le attività sociali, per l'eventuale rinnovo delle cariche e per l'approvazione del bilancio.
Viene inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso personale spedito a mezzo del servizio postale agli associati, almeno dieci giorni prima della riunione.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data di prima e seconda convocazione, del luogo in cui si terrà l'Assemblea e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta rilasciata agli altri associati, che non siano membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. L'associato non può rappresentare più di un altro associato. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Nelle votazioni relative all'approvazione del bilancio ed in quelle relative alla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo i medesimi hanno l'obbligo di astenersi dal voto.

ART. 8
(Assemblea: compiti)
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- approva su proposta del Consiglio Direttivo il bilancio dell'associazione e determina le quote associative;
- delibera l'esclusione dell'associato per gravi motivi;
- approva il programma ordinario di attività e le iniziative di particolare rilievo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge nel suo seno il Consiglio Direttivo, determina il numero dei suoi componenti;
- predispone un regolamento di organizzazione e di attuazione dello statuto, in conformità alle norme del medesimo ed a quanto previsto dalle leggi vigenti; - delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione;
- nomina il Collegio dei Probiviri.

ART. 9
(Consiglio Direttivo: composizione, funzioni, deliberazioni)
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea tra gli associati e dura in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- elegge nel suo seno, a maggioranza dei componenti designati, un Presidente che è anche Presidente dell'associazione e ne ha la rappresentanza, nonché il Vice-Presidente;
- nomina il Tesoriere dell'associazione;
- predispone il bilancio annuo ed i programmi di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- compie tutti gli atti di gestione non espressamente attribuiti ad altri organi, ivi compresi incarichi professionali a medici od altri professionisti per specifiche prestazioni a favore dell'associazione;
- costituisce un comitato medico-scientifico ed eventualmente un comitato per i problemi sociali scegliendone i componenti fra medici, professionisti o altre personalità aventi requisiti di competenza nel settore.
Le norme per la costituzione ed il funzionamento del comitato medico-scientifico e del comitato per i problemi sociali saranno definite nel regolamento dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo, salvo che per l'elezione del Presidente, delibera con qualsiasi numero di membri presenti, a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente ed in caso di sua assenza, del consigliere più anziano di età.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa senza diritto di voto il Presidente del comitato medico-scientifico ed eventualmente il Presidente del comitato per i problemi sociali o un loro delegato.

ART. 10
(Presidente: funzioni)
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e rappresenta a tutti gli effetti l'associazione.
Il Presidente convoca l'assemblea degli associati nonché‚ il Consiglio Direttivo e ne dirige i lavori assistito da un segretario.
In caso di assenza o di impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-Presidente.

ART. 11
(Segretario-Tesoriere: funzioni)
Il Segretario-Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, raccoglie le quote associative e le oblazioni versate all'A.A.R.VI. ed amministra i fondi dell'associazione secondo le direttive impartite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo e predispone il bilancio.
ART. 12
(Collegio dei Probiviri)
L'assemblea nomina fra persone di indubbia dirittura morale, anche estranee all'associazione, il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri, di cui uno Presidente, che durano in carica tre anni con mandato rinnovabile.
La decisione di tutte le controversie che insorgano fra gli associati o fra di essi e gli organi dell'associazione, è di competenza del Collegio dei Probiviri che decide a maggioranza ed inappellabilmente entro 90 (novanta) giorni quale arbitro semplice ed irrituale dispensato da ogni formalità di procedura ed anche dal deposito del lodo arbitrale di cui all'ART. 825 del Codice di procedura Civile.

ART.13
(Esercizio sociale e Bilancio)
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art 2 (due). Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 14
(Modifica atto costitutivo e statuto)
L'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione possono essere modificati con il voto favorevole di 51% (cinquanta per cento) degli associati, riuniti in assemblea salvo per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 15
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'ART. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.16
(Norme di rinvio)
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.
F.TO: FERRETTO GIANCARLO
LA GRECA GIUSEPPE
GIACOMETTI WALTER
GROTTO GAETANO
BOLLA MAURO
SACCARDO MARIO
RONCO CLAUDIO
NOTAIO GIOVANNI BARONE L.S.


aarvi@vicenzanephrocourses.com