statuto

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Statuto dell’Associazione Amici del Rene di Vicenza A.A.R.VI. ONLUS


Art. 1 Denominazione E Sede

L’organizzazione Di Volontariato Denominata A.a.r.vi Onlus, (associazione Amici Del Rene Di Vicenza Onlus), Assume La Forma Giuridica Di Associazione Apartitica E Aconfessionale.
L’associazione Ha Sede Legale In Vicenza In Strada Di Bertesina 394.

Art. 2 Statuto
L’ A.a.r.vi. Onlus E’ Disciplinata Dal Presente Statuto, Ed Agisce Nei Limiti Della Legge 11 Agosto 1991, N. 266, Delle Leggi Regionali Di Attuazione E Dei Principi Generali Dell’ordinamento Giuridico.

Art. 3 Efficacia Dello Statuto
Lo Statuto Vincola Alla Sua Osservanza Gli Aderenti All’ A.a.r.vi. Onlus; Esso Costituisce La Regola Fondamentale Di Comportamento Dell’attivita’ Dell’associazione Stessa.

Art. 4 Interpretazione Dello Statuto
Lo Statuto E’ Interpretato Secondo Le Regole Della Interpretazione Dei Contratti E Secondo I Criteri Dell’art. 12 Delle Preleggi Al Codice Civile.


Art. 5 Finalita’

L’a.a.r.vi Onlus Non Ha Scopo Di Lucro E Persegue Esclusivamente Finalita’ Di Solidarieta’ Sociale Con L’obiettivo Di Promuovere E Sostenere Iniziative Rivolte Allo Studio E Alla Conoscenza Delle Malattie Renali E Del Loro Trattamento.
Per Perseguire Tale Obiettivo L’associazione Si Propone Di Svolgere Le Seguenti Attivita’:

A) Promuovere E Favorire La Ricerca Scientifica Nel Campo Epidemiologico, Biomedico E Clinico Delle Malattie Renali;
B) Sostenere Il Potenziamento E Il Miglioramento Delle Strutture Pubbliche Esistenti E Dedicate Alla Diagnosi E Al Trattamento Delle Malattie Renali Sia In Fase Conservativa Sia Durante I Trattamenti Sostitutivi (dialisi E Trapianto);
C) Istituire Laboratori Di Ricerca Clinico-epidemiologici E Sperimentali O Potenziare Strutture Gia’ Operanti Sia In Ambito Pubblico Che Privato;
D) Svolgere Opera Di Informazione E Di Sensibilizzazione Sui Problemi Inerenti Le Malattie Renali Verso Istituzioni Pubbliche E Private Nonche’ Verso La Cittadinanza;
E) Acquisire Beni E Strumentazioni Atte All’ottenimento Degli Scopi Istituzionalii;
F)Favorire E Finanziare Interscambi Con Medici Ed Operatori Sanitari Operanti In Sedi Altamente Qualificate In Italia E All’estero;
G)Promuovere Corsi Di Formazione E Perfezionamento Del Personale Medico E Non Medico Operante Nell’ambito Della Nefrologia Vicentina;
H) Promuovere La Raccolta Di Adeguati Finanziamenti Per Sostenere I Propri Scopi Istituzionalii;
I)Attivare Tutte Le Iniziative Svolte A Migliorare L’assistenza, Le Prospettive Di Recupero E La Qualita’ Della Vita Del Paziente Nefropatico.
L’a.a.r.vi Onlus Opera Prevalentemente Nel Territorio Della Regione Veneto.

Art. 6 Ammissione
Sono Aderenti All’a.a.r.vi Onlus Tutte Le Persone Fisiche Che Condividono
Le Finalita’ Dell’associazione.
L’ammissione Alla Associazione E’ Deliberata Dal Consiglio Direttivo, E’ A
Tempo Indeterminato, Fermo Restando Il Diritto Di Recesso.

Art. 7 Diritti E Doveri Degli Aderenti
Gli Aderenti All’a.a.r.vi. Onlus Hanno Il Diritto Di:
Eleggere Gli Organi Sociali E Di Essere Eletti Negli Stessi,
Essere Informati Sulle Attivita’ Dell’associazione E Controllarne L’andamento,
Essere Rimborsati Delle Spese Effettivamente Sostenute Per L’attivita’ Prestata, Ai Sensi Di Legge.
Prendere Atto Dell’ordine Del Giorno Delle Assemblee, Prendere Visione Del Rendiconto Economico-finanziario, Consultare I Verbali.
Gli Aderenti All’a.a.r.vi. Onlus Hanno Il Dovere Di:
Rispettare Il Presente Statuto E L’eventuale Regolamento Interno,
Svolgere La Propria Attivita’ Verso Gli Altri In Modo Personale, Spontaneo E Gratuito, Senza Fini Di Lucro, Anche Indiretto Ed Esclusivamente Per Scopi Di Solidarieta’,
Versare La Quota Associativa Secondo L’importo Annualmente Stabilito.

Art. 8 Perdita Della Qualifica Di Socio
La Qualita’ Di Socio Si Perde Per Morte, Recesso O Esclusione.
L’aderente All’a.a.r.vi. Onlus Che Contravviene Ai Doveri Stabiliti Dallo Statuto, Puo’ Essere Escluso Dall’associazione. L’esclusione E’ Deliberata Dal Consiglio Direttivo, Dopo Aver Ascoltato Il Collegio Dei Probiviri.

Art. 9 Gli Organi Sociali
Sono Organi Dell’ A.a.r.vi. Onlus:
Assemblea Dei Soci
Consiglio Direttivo
Presidente
Segretario-tesoriere
Collegio Dei Probiviri
Tutte Le Cariche Sociali Sono Gratuite.

Art. 10 L’assemblea
L’assemblea E’ Composta Da Tutti Gli Aderenti All’ A.a.r.vi.onlus Ed E’ L’organo Sovrano.
L’assemblea E’ Presieduta Dal Presidente Dell’associazione O, In Sua Assenza, Dal Vice Presidente.
Gli Aderenti Possono Farsi Rappresentare In Assemblea Solo Da Altri Aderenti, Conferendo Delega Scritta. Non E’ Ammessa Piu’ Di Una Delega Per Ciascun Aderente.
L’assemblea Delibera A Maggioranza Dei Voti Dei Presenti Ferme Le Limitazioni Previste Per Le Modifiche Statutarie E Lo Scioglimento Dell’associazione.
I Voti Sono Palesi, Tranne Quelli Riguardanti Le Persone.
Delle Riunioni Dell’assemblea E’ Redatto Il Verbale, Sottoscritto Dal Presidente E Dal Segretario E Conservato Presso La Sede Dell’associazione, In Libera Visione A Tutti I Soci.

Art. 11 Compiti Dell’assemblea
L’assemblea Deve:
Approvare Il Conto Consuntivo,
Fissare L’importo Della Quota Sociale Annua,
Determinare Le Linee Generali Programmatiche Dell’attivita’ Dell’associazione,
Approvare L’eventuale Regolamento Interno,
Eleggere E Revocare Il Presidente E Il Consiglio Direttivo,
L’assemblea Nomina, Tra Persone Di Indubbia Moralita’ Anche Estranee All’associazione, Il Collegio Dei Probiviri, Composto Da 3 Membri Di Cui Uno Presidente Che Durano In Carica Quanto Il Consiglio Direttivo E Sono Rieleggibili. La Decisione Di Tutte Le Controversie Che Insorgano Tra Gli Associati O Fra Di Essi E Gli Organi Dell’associazione E’ Di Compertenza Del Collegio Dei Probiviri Che Decide A Maggioranza, Dandone Comunicazione Al Consiglio Direttivo.
Deliberare Su Quant’altro Demantatole Per Legge O Per Statuto, O Sottoposto Al Suo Esame Dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 Convocazione
L’assemblea Si Riunisce Almeno Una Volta All’anno Per L’approvazione Del Bilancio. Negli Altri Casi Su Convocazione Del Presidente, Anche Su Domanda Motivata E Altresi’ Su Richiesta Firmata Di Almeno Un Decimo Degli Aderenti O Quando Il Consiglio Lo Ritiene Necessario.
La Convocazione Avviene Mediante Comunicazione Scritta, Contenente L’ordine Del Giorno, Spedita Almeno 10 Giorni Prima Della Data Fissata Per L’assemblea All’indirizzo Risultante Dal Libro Dei Soci Oppure Mediante Avviso Affisso Nella Sede Dell’associazione.

Art. 13 Assemblea Ordinaria
L’assemblea Ordinaria E’ Regolarmente Costituita In Prima Convocazione Con La Presenza Della Meta’ Piu’ Uno Degli Aderenti, Presenti In Proprio O Per Delega, E In Seconda Convocazione Qualunque Sia Il Numero Degli Aderenti Presenti, In Proprio O Per Delega
Nelle Deliberazioni Di Approvazione Del Bilancio E In Quelle Che Riguardano La Loro Responsabilita’, Gli Amministratori Non Hanno Diritto Di Voto.

Art. 14 Assemblea Straordinaria
L’assemblea Straordinaria Modifica Lo Statuto Dell’associazione Con La Presenza Di Almeno 3/4 Degli Associati E Il Voto Favorevole Della Maggioranza Dei Presenti E Delibera Lo Scioglimento E La Liquidazione Nonche’ La Devoluzione Del Patrimonio Con Il Voto Favorevole Di Almeno 3/4 Degli Associati.

Art. 15 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo E’ L’organo Di Governo E Di Amministrazione Dell’associazione Ed Opera In Attuazione Delle Volonta’ E Degli Indirizzi Generali Dell’assemblea Alla Quale Risponde Direttamente E Dalla Quale Puo’ Essere Revocato.
Il Consiglio Direttivo E’ Formato Da Un Numero Dispari Di Componenti, Eletti Dall’assemblea Tra Gli Aderenti, Per La Durata Di 3 Anni E Sono Sempre Rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo Nomina, Tra I Suoi Componenti, 1 O 2 Vicepresidenti Con Il Compito Di Supportare Il Presidente Nello Svolgimenti Dei Suoi Compiti Nonche’ Di Sostituirlo In Caso Di Assenza.
Il Consiglio Direttivo Nomina Il Segretario Tra I Suoi Componenti Con Il Compito Di Raccogliere Le Quote Associative E Le Donazioni Versate All’ A.a.r.vi Onlus E Ne Amministra I Fondi Secondo Le Direttive Impartite Dal Presidente E Dal Consiglio Direttivo Stesso, E Predispone Il Bilancio.
Il Consiglio Direttivo Compie Tutti Gli Atti Di Gestione Non Espressamente Attribuiti Ad Altri Organi, Ivi Compresi Incarichi Professionali A Medici O Altri Professionisti Per Specifiche Prestazioni A Favore Dell’ A.a.r.vi Onlus.
Il Consiglio Direttivo Costituisce Un Comitato Medico-scientifico Ed Eventualmente Un Comitato Per I Problemi Sociali Scegliendone I Componenti Tra Medici, Professionisti O Altre Personalita’ Aventi Requisiti Di Competenza Nel Settore. Le Norme Per La Costituzione Ed Il Funzionamento Del Comitato Medico-scientifico E Del Comitato Per I Problemi Sociali Saranno Definite Nel Regolamento Dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo E’ Validamente Costituito Quando E’ Presente La Maggioranza Dei Componenti. Nel Caso In Cui Il Consiglio Direttivo Sia Composto Da Soli 3 Membri Esso E’ Validamente Costituito E Delibera Quando Sono Presenti Tutti. Le Deliberazioni Sono Assunte A Maggioranza Dei Presenti.
Il Presidente Dell’ A.a.r.vi Onlus E’ Il Presidente Del Consiglio Direttivo Ed E’ Nominato Dall’assemblea Assieme Agli Altri Componenti Il Consiglio.

Art. 16 Il Presidente
Il Presidente Rappresenta Legalmente L’associazione E Compie Tutti Gli Atti Che La Impegnano Verso L’esterno.
Il Presidente E’ Eletto Dall’assemblea Tra I Propri Componenti A Maggioranza Dei Presenti.
Il Presidente Dura In Carica Quanto Il Consiglio Direttivo E Cessa Per Scadenza Del Mandato, Per Dimissioni Volontarie O Per Eventuale Revoca Decisa Dall’assemblea, Con La Maggioranza Dei Presenti.
Il Presidente Convoca E Presiede L’assemblea E Il Consiglio Direttivo, Svolge L’ordinaria Amministrazione Sulla Base Delle Direttive Di Tali Organi, Riferendo Al Consiglio Direttivo In Merito All’attivita’ Compiuta.
Il Vice Presidente Sostituisce Il Presidente In Ogni Sua Attribuzione Ogniqualvolta Questi Sia Impossibilitato Nell’esercizio Delle Sue Funzioni.

Art. 17 Risorse Economiche
Le Risorse Economiche Dell’ A.a.r.vi. Onlus Sono Costituite Da:
Contributi Degli Aderenti E/o Di Privati
Contributi Dello Stato, Regioni,,di Enti O Istituzioni Pubbliche Finalizzati Esclusivamente Al Sostegno Di Specifiche E Documentate Attivita’ O Progetti
Contributi Di Organismi Internazionali
Donazioni E Lasciti Testamentari
Rimborsi Derivanti Da Convenzioni
Entrate Derivanti Da Attivita’ Commerciali E Produttive Marginali, Da Inserire In Una Apposita Voce Di Bilancio
Ogni Altro Tipo Di Entrate Ammesse Dalla Legge 266/91

Art. 18 I Beni
I Beni Dell’associazione Sono Beni Immobili, Beni Registrati Mobili E Beni Mobili. I Beni Immobili E I Beni Registrati Mobili Possono Essere Acquistati Dall’organizzazione, E Sono Ad Essa Intestati.
I Beni Immobili, I Beni Registrati Mobili Nonche’ I Beni Mobili Che Sono Collocati Nella Sede Dell’organizzazione Sono Elencati Nell’inventario Che E’ Depositato Presso La Sede Dell’ A.a.r.vi. Onlus E Puo’ Essere Consultato Dagli Aderenti.

Art. 19 Divieto Di Distribuzione Degli Utili
L’associazione Ha Il Divieto Di Distribuire, Anche In Modo Indiretto, Utili E Avanzi Di Gestione Nonche’ Fondi, Riserve E Capitali Durante La Propria Vita, A Meno Che La Destinazione O La Distribuzione Non Siano Imposte Per Legge.
L’associazione Ha L’obbligo Di Impiegare Gli Eventuali Utili O Avanzi Di Gestione Per La Realizzazione Delle Attivita’ Istituzionali E Di Quelle Ad Esse Direttamente Connesse.

Art. 20 Proventi Derivanti Da Attivita’ Marginali
I Proventi Derivanti Da Attivita’ Commerciali E Produttive Marginali Sono Inseriti In Apposita Voce Del Bilancio Dell’associazione.
L’assemblea Delibera Sulla Utilizzazione Dei Proventi, Che Deve Essere Comunque In Armonia Con Le Finalita’ Statutarie Dell’organizzazione E Con I Principi Della Legge 266/91.

Art. 21 Bilancio
I Documenti Di Bilancio Dell’ A.a.r.vi Onlus Sono Annuali E Decorrono Dal Primo Gennaio Di Ogni Anno.
Il Conto Consuntivo Contiene Tutte Le Entrate Intervenute E Le Spese Sostenute Relative All’anno Trascorso.
Il Bilancio E’ Predisposto Dal Segretario Su Ordine Del Consiglio Direttivo E Viene Approvato Dall’assemblea Ordinaria Entro 4 Mesi Dalla Chiusura Dell’esercizio Cui Si Riferisce Il Consuntivo.

Art. 22 Convenzioni
Le Convenzioni Tra L’ A.a.r.vi. Onlus E Altri Enti E Soggetti Sono Deliberate Dal Consiglio Direttivo Che Ne Determina Anche Le Modalita’ Di Attuazione E Sono Stipulate Dal Presidente Dell’associazione, Quale Suo Rappresentante Legale.
Copia Di Ogni Convenzione E’ Custodita A Cura Del Presidente, Presso La Sede Dell’associazione.

Art. 23 Dipendenti E Collaboratori
L’ A.a.r.vi. Onlus Puo’ Assumere Dipendenti E Giovarsi Dell’opera Di Collaboratori Autonomi, Nei Limiti Previsti Dalla L. 266/91.
I Rapporti Tra L’associazione E I Dipendenti E Collaboratori Sono Disciplinati Dalla Legge E Da Apposito Regolamento Adottato Dall’associazione.
I Dipendenti E Collaboratori Sono, Ai Sensi Dalla Legge E Di Regolamento, Assicurati Contro Le Malattie, Infortunio E Per La Responsabilita’ Civile Verso Terzi.

Art. 24 Responsabilita’ E Assicurazione Degli Aderenti
Gli Aderenti All’ A.a.r.vi. Onlus Sono Assicurati Per Malattie, Infortuni, E Per La Responsabilita’ Civile Verso I Terzi Ai Sensi Dell’art. 4 Della L. 266/91.

Art. 25 Responsabilita’ Della Organizzazione
L’ A.a.r.vi Onlus Risponde, Con Le Proprie Risorse Economiche, Dei Danni Causati Per Inosservanza Delle Convenzioni E Dei Contratti Stipulati.

Art. 26 Assicurazione Dell’organizzazione
L’associazione Puo’ Assicurarsi Per I Danni Derivanti Da Responsabilita’ Contrattuale Ed Extra Contrattuale Dell’ A.a.r.vi Onlus Stessa.

Art. 27 Scioglimento E Devoluzione Del Patrimonio
Lo Scioglimento E’ Deliberato Dall’assemblea Straordinaria Col Voto Favorevole Di Almeno 3/4 Degli Associati.
In Caso Di Scioglimento O Cessazione Dell’ A.a.r.vi Onlus, I Beni, Dopo La Liquidazione, Saranno Devoluti Ad Altre Organizzazioni Di Volontariato O Enti Non Lucrativi Socialmente Utili, Operanti Nell’ambito Della Regione Veneto, Aventi Scopi Analoghi A Quelli Indicati Nel Presente Statuto E Comunque Al Perseguimento Di Finalita’ Di Pubblica Utilita’ Sociale.

Art. 28 Disposizioni Finali
Per Quanto Non E’ Previsto Dal Presente Statuto, Si Fa Riferimento Alle Normative Vigenti In Materia E Ai Principi Generali Dell’ordinamento Giuridico.