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N.
166.116 di Repertorio N. 12.885 di Raccolta
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
Repubblica Italiana
L'anno duemilauno il giorno trenta del mese di novembre (30 novembre 2001)
In Vicenza, nel mio studio in Contrà S. Antonio n. 8.
Avanti a me Dottor GIOVANNI BARONE, Notaio in Vicenza, iscritto al Ruolo
dei Distretti Notarili Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, sono comparsi
i Signori:
BOLLA MAURO, nato a Monteforte D'Alpone (VR) il 13 settembre 1952,
residente a Lonigo (VI), Via Scortegagna n. 17, imprenditore, Codice Fiscale
BLL MRA 52P13 F508U;
FERRETTO GIANCARLO, nato a Vicenza il 4 ottobre 1933, residente
ad Arcugnano (VI), Via Spianzana n. 12, industriale, Codice Fiscale FRR
GCR 33R04 L840Y;
GIACOMETTI WALTER, nato a San Bonifacio (VR) il giorno 11 agosto
1930, residente a Vicenza, Piazzola San Giuseppe n. 16, industriale,Codice
Fiscale GCM WTR 30M11 H783X;
GROTTO GAETANO, nato a Malo (VI) il giorno 11 agosto 1938, residente
ad Arzignano (VI), Via Cisalpina n. 40, imprenditore, Codice Fiscale GRT
GTN 38M11 E864V;
LA GRECA Prof. GIUSEPPE, nato a Campobasso il 2 luglio 1935, residente
a Vicenza, Via G. Ferrazzi n. 25, medico chirurgo,Codice Fiscale LGR GPP
35L02 B519V;
RONCO Dr. CLAUDIO, nato a Noventa Vicentina (VI) il 12 luglio 1951,
residente a Vicenza, Viale Astichello n. 8, medico chirurgo, Codice Fiscale
RNC CLD 51L12 F964W;
SACCARDO MARIO, nato a Vicenza il 7 agosto 1941, residente a Vicenza,
Strada di Bertesina n. 394, pensionato, Codice Fiscale SCC MRA 41M07 L840P;
cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono
certo, i quali, previa concorde rinuncia con il mio consenso all'assistenza
dei testi, CONVENGONO
quanto segue:
1) E' costituita tra i Signori Bolla Mauro, Ferretto Giancarlo, Giacometti
Walter, Grotto Gaetano, La Greca Giuseppe, Ronco Claudio e Saccardo Mario
una Associazione denominata "AMICI DEL RENE".
La denominazione dell'Associazione medesima può essere scritta
in forma abbreviata con la sigla A.A.R.VI.
2) L'Associazione ha sede legale in Vicenza, Via Bertesina n. 394.
3) Lo Scopo dell'Associazione, i suoi organi, i diritti e i doveri degli
Associati, le condizioni per l'ammissione e quant'altro inerente alla
vita dell'Associazione medesima sono contenuti nello statuto comprendente
sedici articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A"
per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane
ai comparenti.
4) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto di
sette membri che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Il Consiglio viene nominato in persona dei suddetti Signori Bolla Mauro,
Ferretto Giancarlo, Giacometti Walter, Grotto Gaetano, La Greca Giuseppe,
Ronco Claudio e Saccardo Mario.
Viene nominato Presidente dell'Associazione il Signor Giacometti Walter,
Vice-Presidente il Signor Ferretto Giancarlo e Segretario-Tesoriere il
Signor Saccardo Mario.
5) La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione
viene determinata in Euro 100 (cento).
6) Le spese del presente atto, connesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.
RICHIESTO io Notaio ricevo quest'atto che leggo ai comparenti i quali
lo approvano.
SCRITTO a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia personale direzione,
occupa tre facciate e poche righe della quarta di un foglio di carta reso
bollato e viene sottoscritto come segue:
F.TO: FERRETTO GIANCARLO
LA GRECA GIUSEPPE
GIACOMETTI WALTER
GROTTO GAETANO
BOLLA MAURO
SACCARDO MARIO
RONCO CLAUDIO
NOTAIO GIOVANNI BARONE L.S.
Allegato "A" all'atto N. 166.116 di repertorio e N. 12.885 di
Raccolta
ART.1
(Denominazione, sede, ambito territoriale e durata)
E' costituita in Vicenza una Associazione denominata "AMICI DEL RENE".
L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito dell'Ospedale e della
Provincia di Vicenza, nonchè in ambito Regionale, Nazionale
ed Internazionale.
L'Associazione ha durata illimitata ed ha sede legale in Vicenza, Via
Bertesina n. 394.
La denominazione dell'Associazione medesima può essere scritta
in forma abbreviata con la sigla A.A.R.VI.
ART. 2
(Scopi)
L'Associazione non persegue finalità di lucro.
Scopo dell'Associazione è quello di promuovere e sostenere iniziative
rivolte allo studio ed alla conoscenza delle malattie renali e del loro
trattamento.
A tal fine l'associazione intende:
a) promuovere e favorire la ricerca scientifica nel campo epidemiologico,
biomedico e clinico delle malattie renali;
b) sostenere il potenziamento ed il miglioramento delle strutture pubbliche
esistenti e dedicate alla diagnosi e al trattamento delle malattie renali
sia in fase conservativa che durante i trattamenti sostitutivi (dialisi
e trapianto);
c) istituire laboratori di ricerca clinico-epidemiologici e sperimentali
o potenziare strutture già operanti sia in ambito pubblico che
privato;
d) svolgere opera di informazione e di sensibilizzazione sui problemi
inerenti le malattie renali, verso istituzioni pubbliche e private nonché
verso la cittadinanza;
e) acquisire beni e strumentazioni atte all'ottenimento degli scopi istituzionali;
f) favorire e finanziare interscambi con medici ed operatori sanitari
operanti in sede altamente qualificata, in Italia ed all'estero;
g) promuovere corsi di formazione e perfezionamento del personale medico
e non medico operante nell'ambito della Nefrologia Vicentina;
h) promuovere la raccolta di adeguati finanziamenti per sostenere i propri
scopi istituzionali;
i) attivare tutte le iniziative volte a migliorare l'assistenza, le prospettive
di recupero e la qualità di vita del paziente nefropatico.
ART.3
(Patrimonio)
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalle quote associative che sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti
a causa di morte e non sono rivalutabili;
b) da sottoscrizioni, sovvenzioni ed oblazioni;
c) da eventuali donazioni e devoluzioni di beni fatti a qualsiasi titolo
a favore dell'Associazione.
Con il patrimonio l'Associazione provvede, dedotte le spese per il suo
funzionamento, ad assolvere gli impegni inerenti allo svolgimento delle
attività.
ART.4
(Associati)
Fanno parte dell'Associazione:
a) i cittadini la cui domanda d'iscrizione sia stata accettata perché
corrispondente alle norme ed allo spirito del presente statuto;
b) coloro i quali, su designazione dell'Assemblea vengono di tale qualifica
insigniti a titolo onorario per meriti scientifici o per motivi promozionali.
Possono inoltre aderire all'Associazione persone giuridiche ed Enti che
ne condividano le finalità e ne appoggino concretamente l'attività.
Gli associati sono ordinari e benemeriti. Sono ordinari tutti gli associati
che versano la normale quota associativa così come determinata
dal Consiglio Direttivo. Sono definiti benemeriti con deliberazione del
Consiglio Direttivo, quegli associati, singoli od enti, che erogano a
favore dell'Associazione contributi di particolare entità o che
promuovono iniziative di particolare rilevanza a sostegno degli scopi
dell'Associazione.
Tutti gli associati partecipano di pieno diritto e paritariamente alla
vita organizzativa e culturale dell'Associazione e possono essere liberamente
eletti alle cariche sociali e sono tenuti a dare il loro contributo per
la realizzazione degli scopi dell'associazione. Tra di essi vige una disciplina
uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l'effettività del rapporto associativo stesso.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa.
La qualifica di associato si perde:
a) per dimissioni comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) per motivata esclusione deliberata dall'Assemblea degli associati conseguente
al mancato rispetto delle norme e dello spirito del presente statuto;
c) per morosità di almeno due anni nel versamento della quota associativa.
Gli associati sono tenuti al versamento, entro il 30 (trenta) aprile di
ogni anno della quota associativa stabilita dall'Assemblea in sede di
approvazione del bilancio preventivo.
L'Assemblea degli associati può deliberare l'aggiornamento periodico
delle quote sociali ordinarie e speciali.
ART. 5
(Recesso)
Per il recesso degli associati si applicano le norme di cui all'art. 24
del Codice Civile.
ART.6
(Organi)
Sono organi dell'Associazione:
1) l'Assemblea degli associati;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente ed il Vice-Presidente;
4) il Segretario-Tesoriere;
5) il Collegio dei Probiviri.
ART.7
(Assemblea Generale degli Associati)
L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo
almeno una volta all'anno per programmare le attività sociali,
per l'eventuale rinnovo delle cariche e per l'approvazione del bilancio.
Viene inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario
e quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso personale spedito
a mezzo del servizio postale agli associati, almeno dieci giorni prima
della riunione.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data di prima
e seconda convocazione, del luogo in cui si terrà l'Assemblea e
l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega
scritta rilasciata agli altri associati, che non siano membri del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Probiviri. L'associato non può rappresentare
più di un altro associato. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando
sia presente o rappresentata la metà degli associati e delibera
con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da
quello della prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita
qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti.
Nelle votazioni relative all'approvazione del bilancio ed in quelle relative
alla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo i medesimi
hanno l'obbligo di astenersi dal voto.
ART. 8
(Assemblea: compiti)
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- approva su proposta del Consiglio Direttivo il bilancio dell'associazione
e determina le quote associative;
- delibera l'esclusione dell'associato per gravi motivi;
- approva il programma ordinario di attività e le iniziative di
particolare rilievo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge nel suo seno il Consiglio Direttivo, determina il numero dei
suoi componenti;
- predispone un regolamento di organizzazione e di attuazione dello statuto,
in conformità alle norme del medesimo ed a quanto previsto dalle
leggi vigenti;
- delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione;
- nomina il Collegio dei Probiviri.
ART. 9
(Consiglio Direttivo: composizione, funzioni, deliberazioni)
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto
da 5 (cinque) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea tra gli associati
e dura in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- elegge nel suo seno, a maggioranza dei componenti designati, un Presidente
che è anche Presidente dell'associazione e ne ha la rappresentanza,
nonché il Vice-Presidente;
- nomina il Tesoriere dell'associazione;
- predispone il bilancio annuo ed i programmi di attività da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea;
- compie tutti gli atti di gestione non espressamente attribuiti ad altri
organi, ivi compresi incarichi professionali a medici od altri professionisti
per specifiche prestazioni a favore dell'associazione;
- costituisce un comitato medico-scientifico ed eventualmente un comitato
per i problemi sociali scegliendone i componenti fra medici, professionisti
o altre personalità aventi requisiti di competenza nel settore.
Le norme per la costituzione ed il funzionamento del comitato medico-scientifico
e del comitato per i problemi sociali saranno definite nel regolamento
dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo, salvo che per l'elezione del Presidente, delibera
con qualsiasi numero di membri presenti, a maggioranza assoluta. In caso
di parità prevale il voto del Presidente ed in caso di sua assenza,
del consigliere più anziano di età.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa senza diritto di voto
il Presidente del comitato medico-scientifico ed eventualmente il Presidente
del comitato per i problemi sociali o un loro delegato.
ART. 10
(Presidente: funzioni)
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri
e rappresenta a tutti gli effetti l'associazione.
Il Presidente convoca l'assemblea degli associati nonché
il Consiglio Direttivo e ne dirige i lavori assistito da un segretario.
In caso di assenza o di impedimento le funzioni del Presidente sono svolte
dal Vice-Presidente.
ART. 11
(Segretario-Tesoriere: funzioni)
Il Segretario-Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi
componenti, raccoglie le quote associative e le oblazioni versate all'A.A.R.VI.
ed amministra i fondi dell'associazione secondo le direttive impartite
dal Presidente e dal Consiglio Direttivo e predispone il bilancio.
ART. 12
(Collegio dei Probiviri)
L'assemblea nomina fra persone di indubbia dirittura morale, anche estranee
all'associazione, il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri, di
cui uno Presidente, che durano in carica tre anni con mandato rinnovabile.
La decisione di tutte le controversie che insorgano fra gli associati
o fra di essi e gli organi dell'associazione, è di competenza del
Collegio dei Probiviri che decide a maggioranza ed inappellabilmente entro
90 (novanta) giorni quale arbitro semplice ed irrituale dispensato da
ogni formalità di procedura ed anche dal deposito del lodo arbitrale
di cui all'art. 825 del Codice di procedura Civile.
ART. 13
(Esercizio sociale e Bilancio)
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile
il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo
relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo
relativo all'anno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati
esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art
2 (due).
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione,
salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 14
(Modifica atto costitutivo e statuto)
L'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione possono essere modificati
con il voto favorevole di 51% (cinquanta per cento) degli associati, riuniti
in assemblea salvo per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione
e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole
di almeno i tre quarti degli associati.
ART. 15
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio
sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe
o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16
(Norme di rinvio)
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa
rinvio alle vigenti disposizioni di legge.
F.TO: FERRETTO GIANCARLO
LA GRECA GIUSEPPE
GIACOMETTI WALTER
GROTTO GAETANO
BOLLA MAURO
SACCARDO MARIO
RONCO CLAUDIO
NOTAIO GIOVANNI BARONE L.S.
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